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Albo Gestori: l’azienda in amministrazione straordinaria può iscriversi o rinnovare l’iscrizione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Emilia Romagna (BO), Sez. II
Data: 14/03/2018
n. 237

Lo stato di amministrazione straordinaria dell’impresa in crisi non preclude né la prima iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali né il rinnovo di precedente iscrizione. La preclusione dell’iscrizione all’Albo prevista dal D.M. 120/2014 per le aziende che si trovano in stato di liquidazione, o sono soggette ad una procedura concorsuale, non trova applicazione laddove le finalità liquidatorie della procedura concorsuale vengano subordinate alla continuazione dell’impresa. Di conseguenza, è ingiustificata l’esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria, essendo questa la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

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Leggi la sentenza

Fatto e diritto   1.- La ricorrente espone di far parte del G.M.U.che gestisce le catene non alimentari dei marchi «M.U.» e «T.S.» nel prevalente ambito della vendita di mobili, accessori per la casa e complementi d’arredo. Nel 2015 le società del gruppo sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell’art. 2, comma 2, del d.l. n.347 del 2003, con conseguente stato di insolvenza di M.U.S. s.p.a siccome dichiarato dal Tribunale di Bologna.   2.- La domanda di annullamento verte sul provvedimento dell’Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale Emilia Romagna, datato 15 giugno 2016, con il…
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