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Gestione non autorizzata: si può applicare la particolare tenuità del fatto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/05/2018
n. 23200

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, può essere realizzato con l'attuazione di una singola e specifica condotta, ma anche come ripetizione nel tempo di distinte, e analoghe, condotte: non è, quindi, applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (nella specie si trattava dell’accatastamento di una pluralità di vetture non bonificate, ammassate insieme ad altre tipologie di rifiuti, si è verificata una reiterazione nel tempo della condotta tipica).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Con sentenza in data 8.3.2017 il Tribunale di Mantova ha condannato S. ed A.V. alla pena di € 12.500 di ammenda ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 4 d. Igs 156/2006, per avere, in qualità di amministratori dell'omonima snc titolare di autorizzazione ambientale per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e per il recupero di veicoli fuori uso, in concorso fra loro, accatastato in luogo aperto, e non su superfici impermeabili come prescritto dalla relativa autorizzazione, le autovetture ancora da bonificare con all'interno ancora la batteria e la presenza di macchie di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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