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Area sottoposta a sequestro e ordinanza sindacale di rimozione rifiuti: che fare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/11/2019
n. 47097

A nulla rileva il fatto che i rifiuti oggetto di rimozione dell’ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.L.vo 152/2006 si trovino su area sottoposta a sequestro giudiziario, posto che in tal caso, il destinatario dell'ordinanza ha comunque l’obbligo di attivarsi e richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedere ai luoghi per provvedere alla rimozione.  

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva dichiarato la penale responsabilità di A. A. per i reati di cui all'art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, per non aver ottemperato, fino al 20 maggio 2014, ad un ordine di rimozione di rifiuti previsto nell'ordinanza del Sindaco territorialmente competente emessa in data 8 maggio 2013, e lo aveva condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di venti giorni di arresto.   2.Ha presentato ricorso per cassazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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