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SICUREZZA – Responsabilità contrattuale

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 07/03/2007
n. 05221

La responsabilità ex art. 2087 cod. civ è configurabile quando la lesione del bene tutelato derivi dalla violazione dell'obbligo che incombe al datore di lavoro di adottare idonee misure a tutela della salute del lavoratore subordinato e della sua personalità morale, e di controllare e vigilare che esse siano osservate da parte dei lavoratori, trattandosi, pur sempre, di misure antinfortunistiche, richieste dalle oggettive caratteristiche dell'attività di lavoro e dalle condizioni dei singoli lavoratori, non riscontrabili ove la violazione dedotta attenga a doveri di contenuto diverso e niente affatto riferibili, alla tutela delle condizioni fisiche e della personalità morale dei dipendenti (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità datoriale, ex art. 2087 cod. civ., per asserita violazione dell'obbligo di mantenere comportamenti atti a tutelare la dignità e la personalità morale della lavoratrice, affetta da astenia a causa della condotta omissiva datoriale per non aver dato seguito, e neppure risposto, alla domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part- time).

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