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SICUREZZA – Danni da macchine

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Penale
Data: 28/12/2005
n. 47234

L’obbligo di aggiornamento previsto dall’art. 4, co. 5, lett. b), D.L.vo 626/1994 non può ritenersi limitato solo a mutamenti organizzativi e produttivi riguardanti la struttura dell'impresa, ma va valutato sempre in relazione al fondamentale disposto dell'incipit dell’art. 5 (“il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute del lavoratore”): in tale prospettiva, si tratta, quindi, di un obbligo assoluto, non essendo neppure ipotizzabile che il Legislatore del 1994, nel rendere più rigoroso tutto il sistema normativo concernente la prevenzione infortuni, abbia consentito la permanenza di macchinari pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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