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SICUREZZA – Polveri di amianto

Categoria: Sicurezza lavoro
Autorità: Cassazione Civile
Data: 01/02/2008
n. 02491

La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod.civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte territoriale che, con completa e coerente motivazione, aveva affermato la responsabilità, ex art. 2087 cod. civ., del datore di lavoro, esattamente considerando come noto al tempo dei fatti di causa - 1975/1995 - il rischio da inalazione di polveri di amianto e rilevando l'insufficienza di un torrino d'aspirazione predisposto dall'imprenditore nonché ravvisando il danno biologico nel semplice pericolo cagionato da un'alterazione anatomica pur non avente attuale incidenza funzionale).

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