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Quali differenze tra VIA e AIA?

Categoria: Vas e Via
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 28/01/2025
n. 646

In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria. La VIA si differenzia dall’AIA, che incide sugli aspetti gestionali dell’impianto e sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all’azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco. Il procedimento per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un’autonoma efficacia lesiva, che consente (o meglio impone) l’impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Il T.a.r. per la Puglia (Sezione Seconda), con sentenza n. 621 del 2024, ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Ascoli Satriano contro l’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico, che era stata rilasciata all’odierna appellante dalla Regione Puglia (determina dirigenziale n. 108 del 23 maggio 2023) a seguito di VIA statale favorevole espressa con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, in risoluzione del contrasto insorto in sede di procedimento unico ambientale (PUA) tra l’allora Ministero della Transizione Ecologica (d’ora in poi, solo “Ministero dell’Ambiente” o MASE) e il Ministero…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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