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VIA – Disciplina

Categoria: Vas e Via
Autorità: Tar Lombardia
Data: 11/08/2007
n. 00726

Devono essere sottoposte a VIA tutte le nuove autorizzazioni di progetti per i quali si preveda un impatto ambientale importante, anche se tali progetti si collegano a opere o attività la cui autorizzazione sia stata ottenuta o chiesta anteriormente alla scadenza del termine di recepimento della direttiva; più precisamente, le autorizzazioni successive alla prima si considerano nuove ai fini della VIA se costituiscono un titolo necessario per continuare a svolgere l’attività e se l’autorità amministrativa ha il potere di fissare nuove prescrizioni relative allo svolgimento dell’attività ambientalmente impattante: una diversa interpretazione svuoterebbe l’effetto utile della direttiva 85/337/CEE. Il mancato svolgimento della VIA prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice irregolarità nella successione degli atti procedimentali ma è una violazione di legge, anche se la VIA intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto e all’inizio dell’attività non ha effetto sanante né rispetto ai provvedimenti di autorizzazione né rispetto all’attività svolta dai committenti o dai gestori.

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