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Quando deve essere svolta la valutazione di incidenza ambientale?

Categoria: Vas e Via
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Sesta)
Data: 20/01/2025
n. 388

Prima di procedere a VINCA vera e propria è necessario valutare, in base ad un’adeguata istruttoria tecnico-scientifica, la possibile significativa incidenza dell’intervento sul sito protetto. Solo, dunque, se si accerta che l’intervento possa determinare un rischio di incidenza significativa sul sito protetto, può dirsi dovuta anche la fase II di c.d. “valutazione appropriata”, ovvero di VINCA vera e propria. In altri termini, prima di procedere alla VINCA, è necessario verificare che l’intervento comporti un’incidenza significativa, restando, quindi, esclusi dalla valutazione di incidenza gli interventi che non determinano un impatto significativo sul sito.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1 - In data 21.10.2019 la società W. aveva presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni (“SUAP”) un’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto tecnologico di telefonia mobile sul territorio del Comune di Castell’Azzara (nello specifico, si tratta dell’installazione di una stazione radio base costituita da un palo di altezza 24 m più 4 m di pennone, sul quale saranno ubicati diversi apparati tecnologici). In data 28.1.2020 il SUAP rilasciava l’autorizzazione unica. 2 - Con nota del 19.2.2021, il Comune di Castell’Azzara invitava…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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