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Ancora sfalci e potature?

Se penso che ancora oggi esistono dei poveri Cristi che devono pagare avvocati per tre gradi di giudizio per farsi dire dai giudici della Cassazione se rami e foglie sono o no rifiuti, mi viene il nervoso.

E pensare che tutto ciò è dovuto al fatto che il nostro ben amato legislatore ha voluto inserire a suo piacimento e discrezione le paroline magiche “sfalci e potature” nell’art 185 TUA (Esclusioni), parole che nel testo originale della Dir. 98/2008/UE non compaiono mai.

Da quel momento apriti cielo: se non erro si sono susseguite almeno cinque modifiche, una ipotesi di procedura di infrazione, due circolari “esplicative” (!) e decine di sentenze della Cassazione, quando sarebbe sufficiente leggere il testo della lett. F del 185 per capire tranquillamente che sono semplicemente necessarie due condizioni: 1) provenienza agricola o forestale; 2) destinazione agricola, forestale o energia da biomassa. Stop.

A proposito di ulteriori interventi della Cassazione in argomento vi segnalo questa recentissima sentenza del 22 marzo per la quale la deroga ex art. 185 “opera solo per gli sfalci e potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa”, dimenticandosi però di rammentare che tali scarti vegetali devono però essere originati da attività agricole o forestali. Sarà per la prossima puntata…

Alla prossima settimana e Buon 25 Aprile!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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