Care/i web-lettrici/lettori,

sotto coi sottoprodotti! All’assalto!
Come volevasi dimostrare. Spero di sbagliarmi, ma come al solito temo che anche questa volta riusciremo a trasformare una cosa potenzialmente utile nell’ennesimo disastro.
Ricordate il mio editoriale di due settimane fa sulla bozza di DM sui sottoprodotti ex art. 184 bis TUA? Orbene, giova rammentare che questa norma “europea” (!) dalle enormi potenzialità ma dai grandi rischi opertivi deve essere gestita con la massima serietà e competenza, e gli errori più gravi che si possono compiere sono due: 1) restringerne (o allargarne) troppo l’ambito di applicazione rispetto alla ratio dell’istituto e con riferimento a quello che fanno in tutta Europa; 2) trasformare il DM in una sorta di elenco dei sottoprodotti. Siccome è stato fatto l’errore di inserire un allegato relativo ad una singola tipologia di sottoprodotti “a titolo esemplificativo” (l’unico “titolo” che potrebbe del resto avere il testo del DM) mi giungono voci del solito assalto alla diligenza del tipo “anch’io voglio il “mio” (potenziale) sottoprodotto nel DM!”
Ripeto: tutto e nulla può essere sottoprodotto (la norma parla chiaro): dipende solo dal provare con “certezza” che siano rispettate tutte le condizioni elencate nell’art. 184 bis, chiaro?
Pertanto se il DM aiuta a fornire qualche utile indicazione in tal senso (prendendo spunto dalle indicazioni europee e dalla giurisprudenza) bene, altrimenti è meglio far finta di nulla e far fermare la diligenza.
Meglio una cosa inutile che una dannosa, no?

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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