Care/i web-lettrici/lettori,

all’ombra dell’ultimo sole, si era assopito il produttore (di rifiuti)!
In realtà è meglio non si assopisca e stia ben attento a tutto quel che deve fare! In particolare, e proseguendo la disamina (seppur sintetica, in quanto se vogliamo discutere assieme di tutte le novità in materia di rifiuti ci vediamo al Corso di formazione a Torino a fine mese) delle nuove strampalate definizioni in tema di rifiuti operate dalla L. 125/15, vorrei dire due parole – a richiesta – su quella di produttore.
Per quanto riguarda la modifica della definizione di “produttore di rifiuti” (art. 183, comma 1, lett. f), D.L.vo n. 152/2006) operata dall’art. 11, c. 16-bis, la nuova definizione (confermando quella operata dal D.L. 4 luglio 2015, n. 92) individua dunque come produttore (addirittura iniziale!) – oltre al soggetto la cui attività produce rifiuti – anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”.
Dal punto di vista pratico, a mio parere, non occorrerà d’ora in avanti rivoluzionare completamente le modalità operative sinora adottate sotto la vigenza della precedente definizione di “produttore di rifiuti”. Ciò in quanto la novellata definizione risulta di fatto inapplicabile, essendo la stessa “confezionata” su misura per una singola realtà aziendale e perciò non ragionevolmente trasponibile nell’ordinario flusso gestionale dei rifiuti così come strutturato all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Tutt’al più, poiché la nuova nozione di “produttore” pare (se una ratio ce l’ha!) essere volta a garantire l’operatività del principio di co-responsabilità nella gestione dei rifiuti relativamente alla specifica fase della produzione degli stessi, si potranno adottare specifici accorgimenti, quale per esempio quello di riportare nel campo “Annotazioni” del FIR e del Registro cronologico SISTRI tutti i soggetti che, in base alla nuova definizione, possono essere qualificati come produttori “giuridici” dei rifiuti in questione (e/o, al limite, dotarsi di copie della documentazione di cui si dovrà dotare il “produttore principale”), ma non certo duplicare i relativi documenti o iscrizioni! Sarebbe una follia! Ma vedrete che qualche Clint Eastwood si diletterà comunque a sparare su tutti i possibili produttori “giuridici” di rifiuti. Pertanto: meglio non assopirsi affatto!
Anche qui si narra di una possibile circolare ministeriale di chiarimento. Domanda banale: non si potrebbero scrivere norme chiare, utili ed intelligenti che non abbisognino di ulteriori chiarimenti?
In chiusura vi segnalo che a Bologna, dal 19 al 21 ottobre 2015, si terrà il nuovissimo ed importantissimo corso intensivo di formazione su EMISSIONI ED IMMISSIONI Adempimenti, obblighi, sanzioni, autorizzazioni, problemi, misurazione degli odori. Posti limitati. Affrettatevi!

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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