Cari Web lettori,
eppur si muove….Dopo tanta attesa finalmente sulla GU del 21 settembre è stato pubblicato il DM 10 agosto 2012, n. 161, ovvero il “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, che entrerà in vigore il prossimo 6 ottobre.
Innanzitutto non posso non segnalare la lungimiranza di TuttoAmbiente che propone 5 giorni dopo (11 ottobre a Milano, ma seguiranno altre due date/sedi al più presto!!!!) il suo CORSO DI FORMAZIONE proprio su “LA NUOVA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”, dove verrà presentato ed analizzato dal punto di vista normativo e tecnico il nuovo regolamento, il quale, tra l’altro, andrà ad abrogare (finalmente, dico io) il “confusionario” art. 186 del Testo Unico Ambientale.
Ne parleremo dunque là, ma intanto voglio segnalarvi alcune novità interessanti contenute nel DM 161: innanzitutto, l’art. 3 precisa che il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo, mentre sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dal D.L.vo 152/06.
In secondo luogo, si segnalano le definizioni (art. 1) di “materiali di scavo”, di “suolo e sottosuolo” e di “normale pratica industriale”, quest’ultima definita rinviando all’allegato 3 come “quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per renderne l’utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace”.
L’art. 4 detta poi le condizioni in presenza delle quali il materiale da scavo è un sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. qq) del D.L.vo 152/06, ovvero: a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un’opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un’opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all’Allegato 4. In caso di mancato rispetto delle norme poste dal nuovo regolamento, il materiale di scavo viene considerato rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06, Parte IV, a meno che non rientri nel campo delle esclusioni ex art. 185 TUA”.
Per quanto concerne gli allegati, si segnala che essi riguardano: caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo; procedure di campionamento in fase di progettazione; normale pratica industriale; procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali; piano di utilizzo; documento di trasporto; dichiarazione di avvenuto utilizzo; procedure di campionamento in fase esecutiva per i controlli e le ispezioni; materiali di riporto di origine antropica.
Per il resto: ne parliamo insieme a Milano.
A proposito di Corsi di Formazione, vi segnalo altresi il nuovo Corso su: “ENERGIE RINNOVABILI. Nuovi adempimenti ed opportunità, dal V Conto energia alle novità su biomasse e biogas”, Milano, 14 novembre 2012.
Chi più e meglio di noi?
Alla prossima settimana.

Stefano Maglia
s.maglia@tuttoambiente.it

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