Cari web lettori,

illimitatamente? Poco più di dodici anni fa entrò in vigore la legge quadro italiana, una delle più rigorose al mondo, contro l’inquinamento elettromagnetico, la L. 36/2001, oltretutto la prima disciplina italiana basata sul principio di precauzione.
Ex art. 12 di questa legge entro il 20 luglio del 2001 (!!!!!!!!!!!) sarebbe dovuto essere emanato un DM (mai visto!) che avrebbe dovuto imporre “istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza”. L’inosservanza di tale decreto – mai emanato – prevedeva una sanzione amministrativa (art. 15, c. 6) fino a 600 milioni (di lire).
E’ ormai da quasi un secolo che si studiano gli effetti sulla salute dall’esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche, prima con riferimento a quella a bassa frequenza e poi a quella ad alta frequenza, ed i dati, per chi li vuol leggere, sono davvero impressionanti (consiglio “Emissioni elettromagnetiche” di Bellenda e Labarile, ed Irnerio), ma praticamente tenuti all’oscuro, tranne qualche raro caso.
Uno dei più recenti è quello relativo alla sentenza della Corte di appello di Brescia (sentenza n. 614/2009) che ha ritenuto “un nesso di causalità all’80% tra il prolungato uso di un telefono cordless e l’insorgenza di un tumore cerebrale”!!!
Mi vengono pertanto i brividi quando vedo ossessive pubblicità in cui orsi, finti Dante Alighieri, calciatori e soubrettine invogliano, specialmente i più giovani, a starsene attaccati al cellulare (tutti rigorosamente senza auricolare!) “illimitatamente”. Io denuncerei tali gestori per lesioni personali aggravate (art. 583 Cod. Pen.), ma gli interessi in gioco, si sa, sono elevatissimi.
Ma del resto dopo aver fatto quell’ottima legge siamo riusciti praticamente da subito a renderla “inoffensiva” non solo non facendo i necessari decreti ed impedendo di fatto ai comuni di poter utilizzare la leva dell’art. 8 c. 6 (adottando uno specifico regolamento che regoli l’insediamento degli impianti rice-trasmittenti), ma addirittura giungendo ad affermare nel famigerato “decreto Gasparri” (DLvo 259/03) che in caso di installazione di antenne potenzialmente pericolose in quanto vicine ad edifici è opportuno spostare le antenne? Certo che no! E’ meglio spostare gli edifici! Art. 208: “per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici,..” (!!!)
Illimitatamente? Come slogan è decisamente più adatto “meditate, gente, meditate”.

Alla prossima settimana

Stefano Maglia
s.maglia@tuttoambiente.it

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