Cari Web lettori,

mentre continuano a fioccare libri, corsi e altre amenità relative a “come” funziona il SISTRI, vi segnalo che in buona sostanza il SISTRI è morto, o perlomeno sicuramente moribondo. Nonostante la solita cappa di silenzio che circonda le notizie realmente utili, il 20 giugno sono state consegnate al Ministro dell’ambiente le “Conclusioni della consultazione delle (38!) organizzazioni delle imprese in materia di Sistri” coordinate da Edo Ronchi su incarico dello stesso Ministro, le quali (tra le altre le stesse Coldiretti, Ispra, Albo, Fise e Conai) hanno così esplicitamente affermato con riferimento alla scadenza del 1 ottobre: “Riteniamo che sia inopportuno utilizzare tale scadenza anche solo come sperimentazione poiché sappiamo già che il Sistri è troppo oneroso e abbiamo avuto già sufficienti prove della sua non funzionalità. Occorre prendere atto che il Sistri non è idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi organizzativi e che va quindi abolito con un intervento legislativo, abrogando le norme che lo prevedono e sostituendolo con nuovi criteri da affidare poi a normativa secondaria e mantenendo nel frattempo il sistema preesistente, con eventuali piccole integrazioni che ne garantiscano una maggiore efficacia, compreso quello sanzionatorio”. Parole sante! Sono 4 anni che affermo le stesse cose. Grazie Ministro. Ora basta, si volti pagina. E i rimborsi? Una cosa per volta.
In tutto ciò abbiamo assistito questa settimana anche al super pasticcio terre e rocce da scavo! Penso a quei superficiali commentatori che plaudivano alla de-regulation! Ma per favore! La realtà ora è questa (come ribadito durante la splendida
Summer school di Rivalta di pochi giorni fa): dal 26 giugno è in vigore la legge n. 71/2013, di conversione del DL 43/2013, la quale all’art. 8-bis introduce due importanti deroghe alla disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo a soli quattro giorni di distanza da una analoga disposizione normativa contenuta nel DL “Fare” (n. 69/2013). In particolare il comma 1 conferma l’applicazione del DM 161/2012 alle sole terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, mentre nel secondo comma si stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni “continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’art. 186 TUA”. Dunque: ai piccoli cantieri si applica lo zombie art. 186, alle opere soggette a AIA o VIA il DM 161 e le terre “resto del mondo”? Sono rifiuti.
E non finirà qui. Nelle prossime settimane ci sarà la conversione del DL fare, la pubblicazione del “semplificazioni” e della Comunitaria. Insomma prepariamoci. Al proposito abbiamo già lanciato, a
Milano, il 19 settembre e a Roma, il 27 settembre, due corsi di formazione ed aggiornamento tenuti da Paolo Pipere e da me su RIFIUTI: NOVITA’, CRITICITA’, PROSPETTIVE.
Ultima info: fino a settembre torniamo ad una newsletter a settimana. Ma ci saremo sempre. Come sempre.

Alla prossima settimana

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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