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Permette un fango?

Il tema è quello dello spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Appuntatevi questa data: 6 giugno 2017. Quello stesso giorno, per quelle inesplicabili coincidenze astrali che ogni tanto accadono nel mondo del diritto e della giurisprudenza ambientale, vengono pubblicate due sentenze, entrambe dei massimi giudici – amministrativi e penali – di legittimità, l’una del Consiglio di Stato (n. 2722) e l’altra della III Sez. Penale della Cassazione (n. 27958), le quali, e non è la prima volta (si vedano quelle in tema di fresato d’asfalto) giungono a conclusioni sostanzialmente diverse.

Non voglio qui entrare nel merito della questione (ma ci tornerò prossimamente), ma come può essere possibile tutto questo? Come possono sentenze di quel livello e con quel grado di rilievo (in un caso si trattava di un’ipotesi ex 260 TUA, ovvero “ecomafia”!) affermare in un caso che i limiti da rispettare per lo spandimento sono solo quelli del DLvo 99 del 1992 (norma speciale!) e tuttalpiù quelli regionali se più restrittivi (ma solo se non generici), mentre nell’altro si giunge sostanzialmente a ritenere che tra una norma speciale (99/92) ed una generale (152/06) di pari grado debba prevalere quella generale (!) e che i limiti da rispettare sono quelli previsti in materia di bonifiche e quelli regionali non valgono un tubo (!)?

Non voglio ovviamente sottovalutare il rilievo e l’attenzione che si deve dedicare sul terreno (termine assai appropriato!) dello spandimento dei fanghi sul suolo, ma un minimo di certezza interpretativa sarebbe gradita. O no?

Chiudo con qualche segnalazione: oltre che l’apertura delle iscrizioni alla SCUOLA per RESPONSABILI TECNICI GESTIONE RIFIUTI, vi rammento le due prossime edizioni del Corso su LA NUOVA VIA (a Bologna, il 19 settembre e a Roma, il 5 ottobre) e quello su RIFIUTI: NOVITA’ E CRITICITA’ (a Milano, il 21 settembre e a Bari, il 5 ottobre).

Alla prossima settimana!!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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