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Nuovi reati ambientali in arrivo?

A distanza di oltre 15 anni dalla fondamentale Direttiva 2008/99/CE, il Parlamento UE ha dunque approvato la nuova direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituirà, nel momento della sua entrata in vigore, appunto la Dir. 99. Da quel momento scatteranno i due anni entro i quali i singoli stati membri la dovranno recepire.

Per chi non lo sapesse, la Dir. 99 è stata tra l’altro sostanzialmente la madre di due importantissimi provvedimenti nazionali: il DLvo 121 del 2011 (la c.d “231 ambiente”, con l’inserimento dei reati presupposto ambientali nel DLvo 231/01) e la L. 68/2015 (la c.d. “legge ecoreati”). Scusate se è poco!

A differenza della precedente direttiva, quella appena approvata non riporta in allegato l’elenco dei “reati ambientali” ma, all’art. 3, inserisce direttamente una serie di condotte (di cui ai par. 2 e 3), le quali “se intenzionali” (dolo), o poste in essere quanto meno per grave negligenza (colpa grave, par 4) “costituiscano reato qualora siano illecite”.

Ovviamente torneremo molto più approfonditamente su questa direttiva, in particolare ne tratteremo nell’ambito del Master DIRITTO E GESTIONE AMBIENTALE che inizierà il prossimo 5 aprile, ma intanto vorrei sottolineare un punto molto “delicato” che dovrà essere analizzato ed interpretato con tutte le cautele del caso. Sempre nell’art. 3 così si legge: “”una condotta è illecita anche se posta in essere su autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di uno Stato membro, qualora…violi palesemente i pertinenti requisiti normativi sostanziali”. (!)

“Palesemente”, “pertinenti”, “sostanziali”: e se operi regolarmente nell’ambito di una autorizzazione puoi comunque rischiare di commettere reato…

Ragioniamoci su…

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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