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Prudenza con la giurisprudenza!

Da vecchio studioso di diritto ambientale ed ex direttore di alcune storiche testate giuridiche (“Archivio civile”, “Rivista penale”, ecc.) mi permetto di ricordare che nei sistemi giuridici non di common law, la giurisprudenza è si uno straordinario strumento interpretativo, ma non con lo stesso valore pressochè assoluto e di precedente inconfutabile.

Inoltre rammento a tutti di non limitarsi mai alla lettura della sola massima, ma di analizzare l’intera motivazione: è come se leggendo un giornale ci limitassimo ai soli titoli degli articoli. Infine non è vietato poterle criticare o essere in disaccordo, ovviamente con giudizio, criterio e competenza.

Un paio di esempi recenti su due argomenti estremamente “delicati”. Il primo riguarda il sottoprodotto: per Cass. Pen. 29893 del 3 luglio 2018, il DM 264/16 “stabilisce criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare” (da dove sia ricavabile tale assunto non è dato di sapere, se non con riferimento al solo allegato 1).

Il secondo concerne la solita questione della classificazione rifiuti. Per Cass. Pen. 30018 del 4 luglio 2018 (addirittura contraddicendo una sua precedente sentenza, Cass. Pen. 9187 del 2013) è “sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità” (!?).

Infine segnalo che l’Albo gestori, con la Circolare 148 dell’11 luglio , ha cancellato ben 96 quiz dall’elenco di quelli su cui ci si deve preparare per superare le verifiche del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. In argomento vi segnalo la nostra Scuola di formazione per RTGR.

A proposito di formazione: sono aperte le iscrizioni a due nuovi CORSI: MODELLO 231 (Milano, 25 ottobre) e LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI (Milano, 30 ottobre)

Alla prossima settimana

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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