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Quando un reato ambientale non è più un reato?

Forse non tutti sanno che esistono ben tre istituti giuridici che consentono – a certe condizioni – di estinguere il reato ambientale o, comunque, di escluderne la punibilità.

Iniziamo da quest’ultimo caso prendendo spunto da una recentissima sentenza (n. 35630/2021) delle Sezioni Unite della Cassazione penale, la quale ha ammesso la possibilità di utilizzare l’art. 131 bis del codice penale (esclusione della punibilità per tenuità del fatto) anche in caso di continuazione di reati, ovviamente anche di quelli ambientali.

Produce, invece, la vera e propria estinzione del reato (anche ambientale) l’oblazione facoltativa prevista dall’art. 162 bis del codice penale, prevista per le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell’arresto o dell’ammenda.

La terza opzione – questa volta solo in materia ambientale – è quella prevista dalla parte VI bis del Testo unico ambientale, applicabile solo alle contravvenzioni di natura meramente formale.

Il tema è sicuramente rilevante, con molti dubbi interpretativi e parecchia giurisprudenza non sempre uniforme. Volete saperne di più?

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Per quanto riguarda invece il MUD, vi segnalo questo Video con Paolo Pipere.

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PS: pessima notizia last minute. L’Europa ha confermato gas e nucleare tra le energie “pulite” nella famosa “tassonomia”!

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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