Care/i web-lettrici/lettori,

Rifiuti, buona fede e dovere di informazione

Pensate, il mio primo lavoro 40 anni fa fu quello di imparare ad analizzare e massimare sentenze, come redattore di Rivista Penale, prima di proporre pochi anni dopo al mio editore/datore di lavoro di allora di affidarmi la cura di qualcosa che non esisteva prima, il Codice dell’ambiente.

Orbene, da allora di sentenze ne ho viste ed analizzate a migliaia, in particolare – ovviamente – in materia ambientale, ma raramente mi sono imbattuto in una pronuncia dall’interesse e dallo spessore di quella che mi sono trovato sulla mia scrivania da un paio di giorni: Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2023, n. 27148 (Pres. Ramacci, Est. Galanti). Una vera pietra miliare. Ne approfitto per ricordare a tutti l’importanza della giurisprudenza come fonte interpretativa fondamentale: ovviamente poi non è da tutti coglierne il rilievo e l’importanza, relativamente ai vari casi di specie.

Vi segnalo solo alcuni degli argomenti trattati nella densa motivazione: End of waste, sottoprodotti ed onere della prova; differenze tra “prelievo” e “rilievo”; tecniche campionamento rifiuti; “installazioni” AIA; aggravante ambientale; danno di immagine; 231 ambiente: scusate se è poco!

Ognuno di questi argomenti meriterebbe riflessioni ed analisi approfondite che, ovviamente, farò col mio staff di collaboratori o a richiesta, ma intanto vorrei soffermarmi almeno su un altro punto di estremo interesse di cui mi sono già occupato più volte: buona fede e dovere di informazione. Sentite un po’ cosa si legge in motivazione: “il dovere di informazione non va valutato «in astratto», bensì in relazione all’attività svolta dal soggetto che allega la scusabilità dell’ignoranza (nella specie trattavasi di gestione rifiuti), sussistendo in relazione all’attività svolta il preciso dovere giuridico di conoscere le disposizioni di legge e della tecnica che la regolano... Per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività tale obbligo di informazione è particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono dell’illecito anche in virtù della culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica”.

Dovere di informazione seria ed autorevole, mi raccomando! Diffidate dal “consuniente ambientale”! Meditate, gente, meditate…

Buon Ferragosto a tutte e a tutti! Alla prossima Newsletter!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

Seguici anche su Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube e Instagram!

© Riproduzione riservata


Condividi: