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Rifiuti: certificato di avvenuto disorientamento?

Stavo dando un’occhiata al DLvo “riforma della riforma rifiuti”, ovvero quello approvato il 21 dicembre scorso dal CdM e attualmente solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e mi sono soffermato sulla ennesima “giravolta” dell’art. 188, comma 5 TUA, relativo alla esclusione della responsabilità estesa del produttore dei rifiuti, in caso di conferimento di rifiuti ad impianti di smaltimento autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (specialmente D15).

Vi ricordate? Per anni si è parlato della necessità di ricevere – oltre alla 4° copia del FIR – anche il “certificato di avvenuto smaltimento” (ma senza mai emanare l’indispensabile DM attuativo!), poi si è passati all’”attestato di avvenuto smaltimento”, quindi all’”attestazione di avvenuto smaltimento”, infine (?) all’attuale testo, in cui ogni attestato, certificazione e simili scompaiono per lasciar posto al fatto che “la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni” e amen.

Storia finita? Macchè? “La riforma della riforma” prevede che è in arrivo un DM (ex art 188 bis TUA) che dovrà stabilire le modalità “per la verifica ed invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti”.

Tutto chiaro? No? Ma va!

“Giocare” sul filo delle responsabilità è molto pericoloso e questi tira e molla fanno solo confusione e generano insicurezza e problemi. Siete d’accordo?

A proposito di responsabilità vi consiglio vivamente di approfittare degli ultimi posti disponibili al MASTER HSE Manager – Responsabili ambientali (dall’1 febbraio al 2 marzo 2023).

Alla prossima settimana

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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