La responsabilità del proprietario incolpevole nella bonifica
Partendo dal presupposto che l’art. 257 TUA punisce l’inquinatore che non procede all’esecuzione delle opere di bonifica e non attribuisce responsabilità alcuna al cosiddetto “proprietario incolpevole”, ovvero a colui che, a qualunque titolo (quindi anche come nuovo/ultimo acquirente) risulti proprietario di un sito contaminato da altri, anche per eventi occorsi successivamente al suo acquisto, si può comprendere il perché nel caso di trasferimento della proprietà di un bene come un sito inquinato, l’acquirente non risponda penalmente per il fatto riferibile in via esclusiva alla condotta del venditore…