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Fresato o “fregato” d’asfalto?

Non finirò mai di stupirmi della superficialità con cui vengono trattati alcuni argomenti, in particolare di certe prese di posizione interpretative frutto di una ignoranza o di una indubbia vocazione al rischio a cui possono ambire solo sprovveduti o inguaribili incompetenti.

Uno di questi temi è sicuramente quello del fresato d’asfalto.

A discapito di una giurisprudenza straconsolidata della Corte di cassazione penale la quale (sin dal 2007 fino a pochi giorni fa, con la sentenza n. 53136 del 22 novembre, la quale, peraltro, afferma una possibile apertura), ha insistentemente ribadito che gestire materiale derivante dalla scarifica del manto stradale come sottoprodotto integra il reato di cui all’art. 256 Tua (che è pure un reato presupposto della “231 ambiente”!) c’è ancora qualcuno che “consiglia” di considerare il fresato d’asfalto come sottoprodotto anche perché così ha affermato il Consiglio di Stato con due sentenze del 2013 e 2014. Balle!

A parte il fatto che quelle due citate sentenze nella fattispecie decisero che anche in quei casi si trattava in realtà di rifiuti, vorrei davvero sapere se qualche bontempone voglia davvero scherzare col fuoco della Suprema Corte di Cassazione penale, la quale, giustamente, manco si sogna di considerare il fresato come derivante da una “attività di produzione”, presupposto indispensabile per applicare l’art. 184 bis Tua!

Prova ne sia che è in fase di definizione un DM end of waste per disciplinare il conglomerato bituminoso non come sottoprodotto, ma come risultante da una operazione ex art. 184 ter Tua.

Ognuno faccia il suo mestiere, please, e fatevi consigliare per non sbagliare, non per farvi dare ragione! Non fatevi fregare!

Su questo importante argomento si parlerà tra l’altro al corso Terre e rocce da scavo: la nuova disciplina, a Milano, il 6 dicembre. Se volete, mi trovate li.

Alla prossima settimana!!!!!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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