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Rifiuti? Ma saranno un po’ appalti tuoi!

Tra le cose ormai assodate ma che nella realtà continuano ad essere gestite spesso a capocchia, spicca da tempo immemorabile la questione – frutto di quella confusionaria e assurda ipotesi del “produttore giuridico” di cui all’art. 183 TUA come modificato a ferragosto del 2015 – relativa alla domanda: ma in caso di appalto-subappalto per una determinata attività dalla quale deriveranno dei rifiuti, chi è il produttore dei medesimi?

Partendo dal presupposto che quella fesseria del “produttore giuridico” ce l’abbiamo solo noi in tutta Europa (!) e che un conto – lo capisce anche mia nipote – è parlare di eventuale co-responsabile ed un altro di co-produttore, rammento che con varie sentenze a partire dal 2018, la Corte di Cassazione penale ha posto la parole fine a questa assurdità (vi rendete conto: ipotesi di fino a tre produttori iniziali!!!???) ponendo giustamente l’accento sul produttore materiale affermando tra l’altro che “nel caso di un’attività di gestione di rifiuti prodotti nell’ambito di un contratto di appalto, è sempre l’appaltatore il titolare degli gli obblighi connessi al corretto smaltimento degli stessi, sicché sarà lui a rispondere dell’eventuale gestione non autorizzata di tali rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006”. Chiaro?

Se volete saperne di più vi invito al mio Corso di Formazione del 12 luglio su RIFIUTI: deposito temporaneo, manutenzioni, responsabilità, appalti.

Summer School Circular Economy e Gestione Rifiuti a Rivalta (Piacenza)

Infine vi segnalo che ci sono ancora solo 6 posti disponibili per partecipare alla Summer School dal 28 al 30 giugno presso il Castello di Rivalta (PC) dedicata alla Circular Economy e Gestione di rifiuti.

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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