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Rifiuti da calamità naturali: quale disciplina?

La drammatica alluvione in Romagna mi spinge a condividere alcune osservazioni su un tema di non secondaria importanza: come gestire tutti i rifiuti che vengono generati in queste drammatiche circostanze?

Qualche giorno fa (il 18 maggio) la Regione Emilia Romagna ha reso pubblica una ordinanza (la n. 66) relativa alla “gestione dei rifiuti alluvionali”, specificando, tra l’altro, che questi rifiuti vanno sempre considerati come “urbani” e che “I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio”.

Tutto ciò mi ha fatto venire alla mente il testo della attuale definizione di “Gestione dei rifiuti” (ex art. 183, lett. n, TUA): “…. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati”.

Due considerazioni: 1) la deroga all’ordinaria modalità di svolgimento della gestione rifiuti è già indicata nell’art. 183; 2) perché mai fare un elenco esaustivo di tutte le possibili calamità naturali? Leggete attentamente: i rifiuti derivanti per esempio da terremoti sarebbero esclusi. E’ stata una scelta ponderata dal fatto che in quest’ultimo caso ci sarebbe decisamente un inferiore spostamento dei rifiuti (e anche fosse?) o semplicemente un errore dovuto dalla solita esigenza di dover dettagliare tutto? Chissà!?

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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