Con l’ordinanza n.66 del 18 maggio 2023, avente oggetto ” Alluvione maggio 2023: disposizioni in merito allo smaltimento rifiuti”, la Regione Emilia Romagna fornisce disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti alluvionali.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato una sintesi dell’ordinanza che si riporta qui sotto:

“L’ordinanza stabilisce che i rifiuti che derivano dall’evento alluvionale, provenienti da edifici pubblici e privati, compresi anche i fanghi, i rifiuti liquidi, nonché dallo spazzamento delle strade, dalla pulizia degli argini, delle griglie, delle fosse settiche, ovvero portati dai corsi d’acqua in piena, vengano classificati come rifiuti urbani.
I rifiuti, provenienti dalle attività produttive ordinariamente classificati come speciali, restano tali benché alluvionali.
I rifiuti urbani derivanti dall’evento alluvionale sono gestiti dal soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione degli stessi, ad eccezione dei rifiuti liquidi: questi ultimi possono essere gestiti dal soggetto competente per territorio per il servizio idrico integrato.

I gestori del servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono autorizzati a derogare all’ordinaria modalità di svolgimento del servizio di raccolta laddove non sia possibile effettuarla secondo le modalità ordinarie di esercizio. Il gestore del servizio, in collaborazione con il Comune, individua i punti di primo raggruppamento prevedendo, dove tecnicamente possibile, la raccolta in maniera differenziata dei RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), dei rifiuti liquidi e/o fangosi, nonché degli altri rifiuti che potranno essere ulteriormente differenziati, considerandone la natura e il carattere di pericolosità.

Il trasporto dei rifiuti urbani è svolto dai gestori del servizio pubblico mediante mezzi idonei e iscritti all’albo; per assicurare maggiore celerità nelle operazioni è altresì possibile l’impiego di ulteriori mezzi in deroga all’articolo 212 (iscrizione Albo nazionale) del D. Lgs.152/2006 sulla base delle seguenti priorità: utilizzo di mezzi aventi una diversa categoria di iscrizione o diversi codici autorizzati; utilizzo di mezzi non iscritti sulla base di valutazioni tecniche del gestore. I soggetti sono individuati prioritariamente fra coloro che abbiano l’iscrizione alla White list. I rifiuti possono essere trasportati, oltre che dai gestori dei servizi pubblici, anche dai soggetti incaricati dalle pubbliche Amministrazioni o dai soggetti preposti alle operazioni di protezione civile, Vigili del fuoco, Esercito, Corpo Forestale dello Stato e altri soggetti pubblici.

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possono aumentare, in deroga ai vigenti titoli autorizzativi e nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, assicurando la corretta gestione dei rifiuti. Gli impianti di destinazione dei rifiuti indicati dall’ordinanza dovranno garantire il proprio funzionamento in fasce orarie più ampie rispetto a quelle ordinarie e nei giorni festivi, per via dell’esigenza di gestirli celermente. In caso di presenza di rifiuti pericolosi saranno individuate, all’interno degli stessi, aree idonee allo stoccaggio.
I gestori del servizio pubblico possono inoltre individuare, con una comunicazione ad ARPAE-SAC territorialmente competente, al Comune, a Regione e Protezione Civile, ulteriori siti di stoccaggio collocati in aree adeguatamente delimitate e pavimentate ancorché non autorizzate alla gestione dei rifiuti. Gli impianti di depurazione e gli impianti di trattamento chimico-fisico già autorizzati alla gestione dei rifiuti liquidi possono incrementare la capacità di trattamento degli stessi, limitatamente ai rifiuti oggetto della presente ordinanza e nel tempo di vigenza della stessa, qualora sia valutato tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento dal gestore”.

Sul tema vale la pena ricordare che l’art. 183 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati. Si noti come, mentre l’esclusione di cui all’art. 183 riguarda sicuramente gli eventi alluvionali, la norma non contempla, invece, i terremoti.
 
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