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Stefano Maglia

Albo Nazionale Gestori Ambientali

di Francesco Marazzi

Categoria: Rifiuti

Albo Nazionale Gestori Ambientali
 

Ci sono argomenti che – per chiara matrice burocratica – non sono sempre di facile “lettura”.
 

Tra questi rientra anche l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che cerchiamo di “svelare” con maggiore chiarezza (di fondamento e di utilizzo) in questo lungo commento. Del resto la sua conoscenza è fondamentale per chi opera in Italia nel settore dei rifiuti.
 

Questi i contenuti nel dettaglio:
Cos’è l’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Qual è la funzione dell’Albo?
L’Albo disponibile sul web
Chi guida l’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Quali sono le competenze del Comitato Nazionale?
Chi è obbligato a iscriversi all’Albo?
Come gestire l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Come rinnovare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
Link Utili
 

Cos’è l’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

 

Che cos’è l’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Iniziamo con cenni puramente normativi, prima di addentrarci nel merito. Le poche righe introduttive presenti nel sito ufficiale rispondono a questa prima domanda con buona chiarezza: “[…] è stato istituito dal D.Lgs 152/06 […].
 

È costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.”
 

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Qual è la funzione dell’Albo?

 

Andiamo a svelare ora la funzione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che per sua natura è duplice: qualificazione delle imprese e normativa.
 

L’Albo, infatti, annovera un numero molto elevato di imprese impegnate in importanti attività di gestione dei rifiuti e proprio per questo riveste un ruolo centrale nel fin troppo complesso sistema che regola la gestione dei rifiuti.
 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali si configura in primo luogo come un importante strumento di qualificazione delle imprese del settore, un vero e proprio punto di riferimento e garanzia per tutti i soggetti coinvolti.
 

Soggetti che hanno, come ovvio, un denominatore comune legato alla produzione dei rifiuti ­– i quali devono essere affidati a soggetti qualificati – così come le amministrazioni pubbliche, gli organi di controllo e i cittadini.
 

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L’Albo disponibile sul web

 

Ovviamente è possibile con facilità consultare l’Albo collegandosi al sito web ufficiale, uno strumento di grande importanza e di agevole consultazione.
 

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è disponibile sul sito web
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/
dal 3 novembre 2004 e contiene, rigorosamente per ciascuna impresa, i dati anagrafici, le categorie e classi d’iscrizione, le tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell’elenco europeo dei rifiuti.
 

Un quadro completo e di facile consultazione. Così come è semplice la navigazione all’interno dei vari campi.
 

La ricerca delle imprese può infatti essere effettuata attraverso la corrispondente ragione sociale, oppure a mezzo della sezione regionale o provinciale di iscrizione, così come tramite la categoria di appartenenza o il codice dei rifiuti.
 

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Chi guida l’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

 

Di seguito qualche nozione burocratica che potete facilmente trovare nel sito web dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali o navigando in rete, ma che vi riportiamo di seguito per completezza di informazione.
 

Ai sensi dell’art. 212 del D.lgs 152/06 l’Albo risulta composto dai seguenti organi:

  • Comitato Nazionale, con sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • 19 Sezioni regionali e 2 Sezioni provinciali a Trento e a Bolzano, con sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dei capoluoghi di Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

Tutte le cariche corrispondenti, che andremo a elencare nel dettaglio di seguito (i componenti del Comitato nazionale, delle Sezioni regionali e delle Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano), hanno una durata di 5 anni.
 

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Comitato Nazionale

 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 3giugno 2014, n. 120 è composto da 19 membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e designati rispettivamente:

  • due dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;
  • uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vicepresidente;
  • uno dal Ministro della salute;
  • uno dal Ministro dell’economia e delle finanze;
  • uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  • uno dal Ministro dell’interno;
  • tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
  • uno dall’Unione italiana delle Camere di commercio;
  • tre scelti tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate;
  • due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori;
  • due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
  • uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

 

Per ogni componente effettivo è nominato, con le modalità di cui al comma 1, un supplente.
Con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 giugno 2014, n. 120 è stato adottato il “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.”
 

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Sezioni Regionali e provinciali di Trento e Bolzano

 

Ogni Sezione è istituita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da:

  • il presidente della Camera di Commercio del capoluogo di Regione o da un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, con funzioni di presidente;
  • un funzionario o dirigente esperto in materia ambientale designato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, con funzioni di vicepresidente;
  • un funzionario o dirigente esperto in materia ambientale designato dall’unione regionale delle Province o dalla Provincia autonoma;
  • un esperto in materia ambientale designato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

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Quali sono le competenze del Comitato Nazionale?

 

Andiamo a vedere nello specifico quali sono le e competenze del Comitato nazionale, così da comprendere anche il campo di azione relativo che regolamenta l’Albo.
 

Anche in questo caso ci limitiamo a riportare l’informazione così come emessa dagli organi preposti, un linguaggio già di per sé sintetico e preciso. Tali competenze sono definite dall’articolo 5 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.
 

Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

  • cura la formazione, la tenuta, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali;
  • stabilisce i criteri per l’iscrizione e per le variazioni dell’iscrizione nelle Categorie e Classi di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 120/2014, validi per tutte le Sezioni regionali e provinciali;
  • fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto di iscrizione;
  • fissa i criteri per la valutazione dei requisiti professionali e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico e determina le modalità di accertamento e di aggiornamento della formazione professionale dello stesso. Per lo svolgimento di tali attività il Comitato nazionale può istituire commissioni con la partecipazione di componenti delle Sezioni regionali e provinciali;
  • fissa i criteri generali per gli interventi a sostegno dei soggetti iscritti;
  • coordina l’attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi nelle ipotesi previste;
  • disciplina le modalità per l’invio delle domande e delle comunicazioni all’Albo secondo procedure telematiche;
  • determina la modulistica da utilizzare con i relativi allegati;
  • propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività oggetto di iscrizione all’Albo;
  • decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali;
  • istituisce, in relazione a specifiche esigenze, gruppi di lavoro;
  • valuta e delibera in merito alle risultanze dei lavori svolti dalle sezioni speciali del Comitato nazionale;
  • adotta direttive e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente.

 

Ulteriori attribuzioni sono state affidate al Comitato nazionale con il D.Lgs 209/03, di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita e riguardano il compito di garantire, con il supporto tecnico dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ex APAT), il monitoraggio dell’intero sistema di gestione dei veicoli fuori uso, compresi i rifiuti ed i componenti da essi derivanti, nonché il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero e di quelli di sostenibilità economica della filiera di trattamento.
 

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Chi è obbligato a iscriversi all’Albo?

 

Andiamo a vedere adesso chi è che deve iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Anche in questo caso i parametri sono molto chiari, anche se a una prima lettura possono sembrare complessi. Attingendo a informazioni ufficiali, di seguito trovate tutte le normative che regolamentano l’iscrizione.
 

Devono iscriversi all’Albo le imprese e gli enti che, in base alla loro attività e alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.):

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006;
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.;
  • aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni.

 

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 1° febbraio 2018 per:

  • imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
  • associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana;

 

È previsto l’obbligo di iscrizione anche per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti all’interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3 del D.lgs 152/2006).
 

Non è ancora attiva, invece, l’iscrizione per le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da Parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12 del D. Lgs. 152/2006).
 

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Come gestire l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

 

La preoccupazione maggiore, come spesso accade, si presenta nel momento in cui si deve passare ai fatti, effettuando l’iscrizione o nel momento di rinnovarla. Ecco le linee guida da seguire.
 

La domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa o dell’ente. È possibile effettuare tutti i passaggi in modalità telematica mediante accesso all’apposito portale delle camere di commercio.
 

Per le imprese e gli enti che hanno invece la sede legale all’estero la domanda di iscrizione la domandi di iscrizione deve essere presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio di competenza è ubicata la sede secondaria o il domicilio della stessa.
 

Le imprese che devono iscriversi all’Albo relativamente alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti) devono presentare la domanda, anche in questo caso in modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. La domanda può essere inviata anche a una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato, nell’eventualità che le imprese dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia. Allo stesso modo si può procedere secondo questa direttiva nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
 

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Come rinnovare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

 

Ogni 5 anni l’iscrizione deve essere rinnovata. In che modo si deve procedere? Il rinnovo dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali si può effettuare presentando un’autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.
Il termine sarà di 10 anni per le imprese e gli enti iscritti alla categoria 2 bis.
 

Attenzione ai tempi di richiesta di rinnovo, perché la domanda di rinnovo deve essere presentata cinque mesi prima della scadenza dell’iscrizione.
 

I contenuti dell’autocertificazione e della documentazione da allegare alla domanda di rinnovo sono stabiliti con deliberazione del Comitato Nazionale.
 

Sul sito della Camera di Commercio di competenza sarà possibile trovare tutti i moduli necessari per l’iscrizione e il rinnovo.
 

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Link Utili

 

Il sito ufficiale dell’Albo:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/
Qui trovate tutti i moduli relativi all’iscrizione:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Modulistica
Qui trovate tutti i contatti con le Sedi Regionali e Provinciali:
https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ChiSiamo/SezioniContatti
 

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