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Sanzioni “fumose”? No, grazie…

Sarà che abito in Pianura padana, in una città che recentemente ha ricevuto l’ambito riconoscimento di quella più inquinata dell’Emila Romagna, area riconosciuta tra le più inquinate d’Europa, ma più analizzo le sanzioni previste dalla parte V del TUA in tema di emissioni in atmosfera, e più mi inc-upisco.

Non so se ci avete mai fatto caso: prendete l’art. 279, leggetelo con attenzione, e cercate di trovare, se ci riuscite, una sanzione penale “vera” (cioè non oblabile in quanto punita con la pena disgiunta dell’ammenda e dell’arresto), sia con riferimento agli obblighi autorizzatori, sia a quelli di superamento dei limiti tabellari.

L’unica contravvenzione “vera” che troverete è quella prevista dal comma 5, applicabile però solo se si superano talmente i valori limite di emissione, da superare quelli previsti dalla disciplina della qualità dell’aria ambiente.

Trovo vergognoso, insufficiente ed incomprensibile questo regime di favor per chi inquina l’aria. Voi no?

E poi ci si chiede perché si utilizzano ancora norme del codice civile (art. 844) e del codice penale (art. 674), in tema, rispettivamente, di immissioni e di getto pericoloso di cose! Chissà perché!

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

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