Care/i web-lettrici/lettori,

Voci a specchio e EoW: scommettiamo che?

Il 28 marzo, probabilmente per farmi un regalo di compleanno (!) la Corte di Giustizia UE ha emanato due sentenze di grande interesse e rilievo su due argomenti che non hanno certo bisogno di presentazioni nel “meraviglioso mondo dei rifiuti”: Voci a specchio ed End of waste, temi che tratteremo nel dettaglio al Corso di formazione RIFIUTI: NOVITA’ E CRITICITA’ (a Bologna, Bari, Milano e Padova).

Con riferimento alla prima questione la Sentenza 28 marzo (cause C-487/17 e C-489/17) è estremamente esplicita nell’eliminare qualsiasi dubbio su quali sostanze si debbano cercare in caso di rifiuti aventi codici speculari. Riporto tra virgolette i punti fondamentali:

  • Gli Stati membri devono tener conto “della fattibilità tecnica e della praticabilità economica, cosicchè le disposizioni della Dir. 98/08 non possono essere interpretate nel senso di imporre al detentore di un rifiuto obblighi irragionevoli”.
  • “Il detentore di un rifiuto, pur non essendo obbligato a verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto in esame, ha tuttavia l’obbligo di ricercare quelle che possano ragionevolmente trovarvisi”.
  • Il principio di precauzione deve essere interpretato solo nel senso che, “qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto … si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”. CHIARO?

Scommettiamo che i pochissimi soggetti che per anni hanno insinuato sciagurati dubbi in procure e organi di controllo, riusciranno a dire – non so come (?) – che avevano ragione? Chi restituirà soldi, tempo, serenità e giustizia a chi è stato massacrato (o persino insultato come il sottoscritto da alcuni) per anni dagli irriducibili guardiani della verità assoluta, ma – guarda un po’? – sbagliata? Mettiamo fine a questa storia una volta per tutte?

Sull’altra assurda questione dell’ End of Waste ad un anno della altrettanto sciagurata sentenza del Consiglio di Stato che sta solo producendo il fantastico obiettivo di recuperare di meno, ma di incendiare rifiuti e smaltirne abusivamente di più, tratta invece la sentenza 28 marzo (causa C60-18), la quale, prendendo spunto da una fattispecie molto particolare (Estonia!) ed esprimendo una posizione più “criptica” rispetto a quella precedente, giunge comunque ad esprimersi esplicitamente così: “gli Stati membri possono prevedere la possibilità di decisioni relative a casi individuali, in particolare sulla base delle domande presentate dai detentori della sostanza o dell’oggetto qualificati come rifiuti”. Agli Stati riamane il compito di “vigilare” e di “consentire l’attuazione dell’economia circolare”. Vigilare non è sinonimo di autorizzare! E noi abbiamo l’art. 208! CHIARO?

Speriamo. Ma ho i miei dubbi. Scommettiamo che?

Alla prossima settimana!

Stefano Maglia

s.maglia@tuttoambiente.it

Seguici anche su Facebook,Twitter e Linkedin!

© Riproduzione riservata


Condividi: