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Inquinamento atmosferico: caso fortuito e accadimenti naturali

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/01/2020
n. 226

Il titolare di un insediamento produttivo ha il dovere positivo di prevenire ogni forma di inquinamento, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, attinenti al ciclo produttivo, alla organizzazione, ai presidi tecnici, alla costante vigilanza. Di conseguenza l'inclemenza atmosferica (dovuta a pioggia abbondante o freddo intenso), i guasti meccanici dell'impianto, i comportamenti irregolari dei dipendenti non sono fatti imprevedibili e pertanto non costituiscono caso fortuito o forza maggiore (Nel caso di specie l’imputato è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006 per non aver osservato le prescrizioni dell’AIA, in particolare la prescrizione del valore limite dell'emissione dell'inquinante CO monossido di carbonio, in conseguenza alla rottura di un macchinario utilizzato per la produzione di energia elettrica termica).    

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 17/12/2017, il Tribunale di Reggio Emilia dichiarava P. M. responsabile del reato di cui all'art. 29-quattordecies, comma 2, del d.lgs 152/2006 - perché non osservava le prescrizioni della autorizzazione integrativa ambientale rilasciata dalla provincia di Reggio Emilia il 11.10.2013 (in particolare la prescrizione del valore limite dell'emissione dell'inquinante CO monossido di carbonio) - e lo condannava alla pena di euro 6.000,00 di ammenda. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. M., a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione…
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