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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni moleste

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 31/03/2006
n. 11556

L’art. 674 Cod. Pen. costituisce un reato di pericolo, in quanto è sufficiente per la sua realizzazione l’attitudine dell'emissione di gas ad offendere o molestare le persone, e per molestia deve intendersi la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona. Laddove esistano precisi limiti tabellari di tollerabilità delle emissioni, si presumono consentite quelle che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative ammesse dal legislatore speciale; nel caso invece in cui non esista una specifica valutazione normativa operata preventivamente, la valutazione di tollerabilità consentita andrà operata alla luce dei principi che ispirano le specifiche leggi di settore. Il parametro di legalità deve individuarsi nel contenuto del provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio di una determinata attività e nei casi in cui non sia richiesta l'autorizzazione, si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ., anch'esso comunque condizionato, come quello della normale tollerabilità, dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta (nella fattispecie, trattasi dell’equiparazione tra odore di stallatico e gas).

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