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Emissioni industriali, quando è reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/12/2019
n. 48413

Il reato di cui all’art. 279, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 si connota quale reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l’attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza. La contravvenzione, quindi, prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l’appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l’ambiente.    

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 16/04/2019, la Corte di appello di Firenze, confermava la sentenza del 09/03/2017 del Tribunale di Firenze - con la quale R. M. e R. G. erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 279, comma 1, d.lgs n.152/2006 in relazione all'art. 269, comma 2, stesso decreto (capo A- perché in concorso tra loro e quali legali rappresentanti della ditta "R. L. snc di R. M. &C, avente ad oggetto produzione di legname esercitavano tale attività senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera) e del reato di…
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