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Obblighi di bonifica e ripristino ambientale

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Abruzzo (PE) Sez. I
Data: 12/01/2021
n. 11

Ai sensi degli articoli 242, comma 1, e 244, comma 2, del Dlgs. 152/2006, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza (di emergenza o definitiva), di bonifica e di ripristino ambientale possono essere legittimamente imposti dalla Pubblica Amministrazione solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, ovvero a quei soggetti che abbiano, in tutto o in parte, generato la contaminazione del sito tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un nesso di causalità. (A tal proposito, nel caso di specie, si è ritenuta legittima l’ingiunzione di rimozione dei rifiuti, tenendo conto che tali rifiuti hanno causato la contaminazione ambientale per la quale è stata disposta la bonifica).

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto   Considerato che: - la ricorrente è proprietaria di un’area all’interno del sito di bonifica di interesse nazionale in località B. sul T.; - dette aree appartenevano precedentemente a E. spa, e la ricorrente è stata ritenuta non responsabile dell’inquinamento del sito (Tar Pescara, sentenze 318 del 2011 e 156 del 2015); - con ordinanza del 23 settembre 2015 la Provincia di Pescara ha infatti individuato E. spa quale responsabile; - dalle indagini propedeutiche all’attività di bonifica è emersa la presenza di elementi che potrebbero ostacolare l’attività stessa e in particolare di riporti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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