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Responsabilità in caso di inquinamento diffuso

Categoria: Bonifiche
Autorità: TAR Puglia, Lecce Sez. III
Data: 13/02/2013
n. 301

Nei casi di inquinamento diffuso, ossia in quei casi in cui non sia possibile o sia oltremodo difficoltoso accertare la responsabilità dell’autore dell’inquinamento, la bonifica resta a carico della P.A. e i relativi vantaggi dei privati proprietari o detentori dei fondi bonificati, in termini di aumento di valore del fondo, potranno costituire giusta causa di recupero delle corrispondenti somme, nei limiti ordinari delle azioni di arricchimento.

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