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A chi è attribuita la cognizione delle controversie sul recupero delle somme?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: TAR Liguria, Sez. II
Data: 29/07/2013
n. 1114

La formulazione degli artt. 311 e seguenti del D.l. vo 3.4.2006, n. 152 appare assai precisa nell’individuare le attività che l’organo statale deve compiere, allorché intende rivalersi sui soggetti presunti responsabili di fatti di inquinamento che concretano la nozione di danno ambientale; il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è pertanto legittimato al recupero delle somme che lo Stato ha “sborsato” per porre riparo ai danni ambientali causati da taluno. Conseguentemente non sembra possibile estendere analogicamente anche al comune la potestà prevista specificamente dalle norme in rassegna, dal che deriva l’inapplicabilità della norma (art. 316 del citato decreto) che prevede che l’ordinanza del ministero sia ricorribile al giudice amministrativo competente per il territorio in cui si è verificato il danno. Si ritiene dunque di competenza del g.o. la domanda di un comune volta a conseguire la rivalsa per gli oneri anticipati in materia ambientale.

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