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Legittimazione all’azione di danno: a chi spetta ed a quale titolo?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/01/2018
n. 911

Nei processi per reati ambientali, la legittimazione a costituirsi parte civile (ossia il potere di agire per il risarcimento del danno) spetta, ai sensi dell’art. 311 del D.L.vo 152/2006, esclusivamente allo Stato, cioè al Ministro dell’Ambiente, a titolo di risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, inteso come danno all'interesse pubblico e generale all’integrità dell'ambiente. Tutti gli altri soggetti, comprese le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, possono esercitare l'azione civile in sede penale (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) solo per ottenere il risarcimento di un danno patrimoniale e non patrimoniale, ulteriore e concreto, che sia, però, derivante dalla stessa condotta lesiva e conseguente alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente.

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 30.1.2013 del Tribunale di Pesaro, gli attuali ricorrenti, O.P. e T.M., venivano riconosciuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 416 comma 1 ult. comma cod.pen.- per aver promosso, organizzato e costituito una associazione a delinquere allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l'ambiente, attività organizzate per traffico illecito di rifiuti), contro la fede pubblica (falsi) e contro la P.A. (corruzione)- e condannati alla pena- condonata nella misura di anni tre- di anni quattro di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite,…
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