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Abbandono: quali limiti alla responsabilità del proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Campania
Data: 03/10/2018
n. 5775

In tema di rifiuti, la Pubblica Amministrazione non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sull'origine del fenomeno di abbandono di rifiuti (artt. 255 o 256 del D.L.vo 152/2006), e che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica, di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, del ripristino dello stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative sono tenute a ricercare ed individuare. Di conseguenza, è necessario che sussista e sia provata, attraverso adeguata istruttoria, l'esistenza di un nesso di causalità fra l'azione o l'omissione ed il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che rilevi una sorta di responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore dell'immobile, solo per effetto di tale qualità.

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Fatto e diritto   I. L’istituto ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, unitamente agli atti presupposti, una prima ordinanza sindacale con la quale gli si ingiunge la rimozione dei materiali ingombranti rinvenuti su un terreno in proprietà e, con gravame interposto con motivi aggiunti, un secondo provvedimento con il quale, annullato in via di autotutela il primo e tenuto conto delle osservazioni presentate, una volta constatata la permanente presenza di "accumuli di rifiuti, classificabili a vista non pericolosi e comunemente gestibili (es. pneumatici fuori uso, mobili, materassi etc.)", rinnova l’ordine parimenti disponendo il ripristino dello stato dei luoghi.   II.…
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