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Reato di abbandono come presupposto all’applicazione dell’ordinanza

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/07/2019
n. 31291

Accanto al generale divieto di abbandono dei rifiuti e al correlato obbligo di rimozione in capo a colui che ha proceduto all'abbandono (ed alla posizione del proprietario "incolpevole"), si colloca l'ordinanza sindacale di rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi, prevista dall'art. art. 192, comma 3 del D.Lvo n. 152/2006. La sanzione penale di cui all'art. 255 comma 3 del D.Lvo n. 152/2006 è rivolta ai destinatari dell'ordinanza sindacale che non hanno ottemperato a detto ordine di rimozione e smaltimento. Pertanto, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza, ottenere l'annullamento dell'ordinanza sindacale dando prova di non essere proprietari del terreno né responsabili dell'abbandono, al fine di ottenere dal giudice la disapplicazione dell'ordinanza per illegittimità, cioè per mancanza del reato presupposto dell’abbandono.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo con la quale R. G. era stato condannato, alla pena di mesi tre di arresto, in ordine al reato di cui all'art. 255 comma 3 del d.lvo n. 152 del 2006, per avere, quale titolare dell'omonima ditta esercente l'attività di agente e rappresentante di latte, burro e formaggi, non ottemperato all'ordinanza sindacale n. 18 del 05/04/2014, emanata dal Sindaco di Teramo, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del medesimo decreto, con la quale si intimava di provvedere, entro trenta…
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