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Tari, quali presupposti per l’applicazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 27/06/2023
n. 6266

  Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione dei locali o aree in cui si producano rifiuti di natura speciale, salvo l’onere dell’interessato di dare indicazione di queste e dimostrazione dell’attività di smaltimento compiuta sui rifiuti speciali prodotti. Le parti di aree o locali, pur riconducibili a sede di un’industria, che siano destinate ad attività diverse dalle lavorazioni industriali (quali, ad es., mense, uffici, spogliatoi, o locali a questi connessi), in quanto produttive di rifiuti urbani soggiacciono al prelievo Tari.

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Leggi la sentenza

Fatto La F.L.I. s.r.l. impugnava in primo grado la delibera del Consiglio comunale di Marcianise (CE) n. 35/2021 recante il Regolamento comunale sulla Tari, la delibera del Consiglio comunale n. 48/2021 di modifica del suddetto Regolamento e la delibera n. 37/2021 di approvazione della tariffa Tari per l’anno 2021, insieme con le presupposte delibere di Giunta comunale e delle altre delibere consiliari e atti correlati. Si doleva, in sintesi, dell’illegittimità della disciplina sulla Tari introdotta dai suddetti atti, tale da assoggettare a prelievo anche capannoni e magazzini industriali, nonché aree di superfici industriali, tutte produttive di rifiuti speciali e perciò…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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