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Disciplina emergenziale: la gestione abusiva di quali rifiuti integra il reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 10/10/2016
n. 43922

Ai sensi della norma definitoria generale di cui all'art. 184 d.lgs. 152/2006, la classificazione dei rifiuti in speciali o urbani dipende dall'origine, mentre la classificazione dei rifiuti in non pericolosi o pericolosi dipende dalle caratteristiche di pericolosità: pertanto, la norma incriminatrice speciale di cui all'art. 6, lett. a), d.l. 172/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 210/2008 e riguardante le misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) è da intendersi nel senso che prevede tre diverse categorie di rifiuti la cui gestione abusiva integra il delitto, ritagliate dalla norma definitoria generale sopracitata, ossia rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), rifiuti pericolosi, e rifiuti domestici ingombranti; del resto, l'indicazione, nella fattispecie, dei "rifiuti speciali" dopo quelli "pericolosi" non può essere considerata una specificazione di questi ultimi, in quanto il rapporto di genus a species è invertito: i rifiuti pericolosi sono una species del genus rifiuti speciali.

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