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Gestione abusiva: quando il trasporto può dirsi occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/07/2018
n. 30627

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, i trasporti effettuati da due soggetti distinti d’accordo tra loro e con la spartizione del pagamento, in ordine ai quali è ravvisabile piena partecipazione morale e materiale da parte dell’uno nei confronti dell’altro, il quale ha fornito il veicolo per gli illeciti trasporti, e con il quale ha diviso il prezzo del reato commesso, non possono ritenersi occasionali: i rifiuti, infatti, sono stati trasportati in modo permanente ed organizzato da più persone a scopo di lucro, il che esclude l’occasionalità della condotta.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte di appello di Bologna con sentenza del 4 luglio 2017 ha confermato la decisione del Tribunale di Piacenza del 4 giugno 2013, che aveva condannato I.B. alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per il rito (abbreviato), relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A), (e comma 3), d. Igs. 152/2006, perché in concorso con M. D., effettuava senza la prevista autorizzazione, attività di raccolta e trasporto (a mezzo dell'autocarro x intestato ed in uso a B.I.) di…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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