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Se non distinte dai materiali di demolizione, le terre e rocce da scavo sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 22/01/2018
n. 2401

In tema di gestione dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, di cui all’art. 186 del D.L.vo 152/2006, devono essere distinte dai materiali di demolizione, affinché sia applicabile il regime derogatorio che, ai sensi della norma citata, le esclude dalla qualifica di rifiuti, e dall’applicazione della relativa disciplina. Qualora si trattasse, invece, non solo di terre e rocce ma anche di materiale proveniente da demolizioni, esse sarebbero da qualificare come rifiuti. Questo in quanto lo scavo ha ad oggetto il terreno, mentre la demolizione ha per oggetto, invece, un edificio costruito dall’uomo. Quanto, poi, alla qualificazione come materia prima secondaria, la valutazione deve essere compiuta con riferimento all’attuale ed effettiva destinazione finale alla produzione.

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Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 28.03.2017, depositata in data 24.04.2017, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa città del 17.06.2016, appellata dal M., assolveva il medesimo dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti (consistita nell'aver svolto un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in assenza di autorizzazione) contestatogli al capo a) della rubrica, limitatamente alla condotta di aver gestito "cumuli di calcestruzzo derivante dal lavaggio delle autobetoniere in prossimità delle aree di transito" (lettera c) della contestazione sub a) per non aver commesso il fatto„ rideterminando per l'effetto la…
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