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Abbandono e bruciamento di rifiuti vegetali: reimpiego o gestione illecita?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/12/2017
n. 56277

La combustione di rifiuti vegetali che non sia finalizzata al reimpiego come fertilizzante può integrare la fattispecie di gestione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006. Se, infatti, la combustione è finalizzata all’eliminazione del rifiuto, non è applicabile l’art. 182, comma 6-bis del D.L.vo 152/2006, il quale esclude dall’attività di smaltimento le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di paglia, sfalci e potature (di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituenti normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti (fattispecie relativa ad abbandono e bruciamento di rifiuti vegetali prodotti in luogo diverso da quello sul quale avveniva la combustione).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 26/1/2017 ha affermato la responsabilità penale di G.G., che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152\06, così riqualificata l'originaria imputazione, riferita all'art. 256-bis d.lgs. 152\06, perché, quale titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la sistemazione di parchi, giardini ed aiuole, in più occasioni trasportava, abbandonava e bruciava su un terreno del quale aveva la materiale disponibilità, rifiuti vegetali altrove prodotti in assenza di valido titolo abilitativo (in Ostuni, nel marzo 2014). Avverso tale pronuncia il predetto…
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