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Gestione illecita di rifiuti: quando la condotta è occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 16/05/2017
n. 24115

Perché sussista il reato di gestione illecita di rifiuti ex art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto) purché la stessa costituisca una "attività" e, quindi, non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Quest’ultima non può essere affermata od esclusa semplicemente sulla base della natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), come si evince dall’uso del pronome indefinito "chiunque" contenuto nella medesima norma, dovendo invece essere soprattutto valutati indici dai quali poter desumere un minimo di organizzazione (tra gli altri, il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta, ecc.).

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