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Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: è reato abituale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Penale, Sez. III
Data: 16/04/2021
n. 14248

Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-quaterdecies c.p. (già previsto dall’art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato proprio abituale, in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, e si consuma, quindi, con la cessazione dell’attività organizzata, finalizzata al traffico illecito. Con la conseguenza che, attesa la struttura continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, dando vita a un illecito strutturalmente unitario. Ne deriva che il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno dell’ultima condotta tenuta.

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Leggi la sentenza

RITENUTO IN FATTO È impugnata l’ordinanza con la quale il tribunale della libertà di Trieste ha confermato il provvedimento cautelare emesso in data 28 aprile 2020 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale della medesima città che aveva disposto nei confronti dei ricorrenti la misura cautelare degli arresti domiciliari, essendo gli stessi indagati, in concorso con (Omissis) del reato di cui all’articolo 452-quattordieces del codice penale per avere, dall’ottobre 2018 a fine marzo 2019, svolto attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.   In particolare, a costoro (ossia ai fratelli (Omissis), quali soci della (Omissis) e comunque…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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