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Gestione non autorizzata di rifiuti: è sufficiente una sola attività

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/05/2019
n. 21369

Si integra il reato di cui dell’art. 256, comma primo, del D.Lvo 152/2006 anche quando venga accertata una sola condotta tra quelle elencate dalla norma (trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti), purché questa costituisca un’attività di gestione di rifiuti e non sia del tutto occasionale. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato la penale responsabilità di un imprenditore edile per aver trasportato e riversato senza autorizzazione rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in sfabbricidi, in un'area adibita a discarica non autorizzata, ritenendo che il suo comportamento illecito fosse abituale a seguito della valutazione di alcuni elementi, tra i quali, la presenza di rifiuti all'interno della discarica abusiva della stessa specie di quelli trasportati il giorno dell'elevata contestazione e la vicinanza dell'area alla propria abitazione).  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 8.6.2018 il Tribunale di Palermo ha condannato S.T., titolare dell'omonima impresa individuale di natura edile, alla pena di C 2.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, primo comma lett. a) e secondo comma d. Igs 152/2006 per aver trasportato e riversato in più riprese rifiuti speciali non pericolosi consistenti in sfabbricidi in un'area adibita a discarica non autorizzata.   2.Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att.…
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