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RIFIUTI – Forma ambulante

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/08/2006
n. 28366

Poiché sulla raccolta e sul trasporto di rifiuti vigono le disposizioni degli art. 11, 12, 15 e 30 del D.Lgs. 22/97 che, con l’introduzione dell’art. 58, comma 7-quater, non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati da soggetti abilitati alla svolgimento di tali attività in forma ambulante, ne consegue che l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento del titolo abilitativo e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata.

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