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Attività di gestione non autorizzata di rifiuti: secondaria ma non occasionale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VI
Data: 19/04/2019
n. 16707

Commette il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (di cui al comma 1 dell’art. 256 D.Lvo n.152 del 2006) chiunque svolga le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione, anche quando tali attività siano esercitate di fatto in modo secondario rispetto ad un’attività primaria diversa di gestione illecita di rifiuti. Tuttavia, questa attività, purché svolta in modo secondario, non deve essere occasionale e tale occasionalità può desumersi anche in base alla quantità di rifiuti trattati.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 24/4/2017, il Tribunale di Cuneo riconosceva F.T. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152 e lo condannava alla pena di 1.800,00 euro di ammenda. 2.Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della pronuncia a) per carenza della qualifica soggettiva di cui all'art. 256, comma 2, decreto citato, dal che la rilevanza meramente amministrativa della condotta; b) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,oggetto di motivazione contraddittoria.     Considerato in diritto…
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