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Particolare tenuità del fatto e disciplina rifiuti: quale applicabilità?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/02/2020
n. 5410

Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. in relazione alla disciplina dei rifiuti non possono stabilirsi criteri dimensionali generali e astratti per valutare il pericolo di danno all’ambiente o la sua compromissione in concreto, dovendo, invece, valutarsi l’effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale conseguente alla singola condotta. (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha tenuto in considerazione, ai fini della non applicazione della causa di punibilità, oltre al quantitativo di rifiuti, anche la loro composizione e il loro sversamento su un terreno di proprietà comunale, in tal modo illustrando le ragioni della non modesta entità del pregiudizio all’ambiente provocato dalla condotta dell’imputato).  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 marzo 2019 la Corte d’appello di Firenze ha confermato, respingendo le impugnazioni degli imputati, la sentenza del 5 maggio 2016 del Tribunale di Firenze, con la quale A.S. e A.C. erano stati entrambi condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 256, commi 1 et 2, d.lgs. 152/2006 (ascrittogli perché, in concorso tra loro, C. quale amministratore della S.r.l. C. Edilcostruzioni e S. quale accomandatario della S.a.s. Autospurgo S. di S. A. & C., depositavano in modo incontrollato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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