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Deiezioni da attività di allevamento, vendita e pensione di cani: sono rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 26/10/2021
n. 38196

L’art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006 esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La disposizione pone l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione con riguardo a detta attività. Le deiezioni derivanti da attività di allevamento, vendita e pensione di cani non possono quindi essere classificate se non come rifiuti ed essere soggette alla relativa disciplina

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FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 14 aprile 2021 ha annullato il decreto emesso dal Pubblico Ministero il 16 marzo 2021 ed il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia il 5 marzo 2021. Il primo provvedimento riguarda la sottoposizione a vincolo reale di documenti cartacei vari ed un telefono cellulare di proprietà ed in uso ad Omissis, mentre il decreto di sequestro preventivo riguarda i beni facenti parte di un allevamento abusivo e, segnatamente, un immobile ad uso stalla, sei box per il ricovero di cani nonché 18 esemplari…
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